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Anche in caso di contabilità ordinaria l'esistenza di elementi in possesso dell'Amministrazione finanziaria come indizi per fondare presunzioni gravi, precise e concordanti porterebbero ad inficiare l'attendibilità formale delle scritture contabili.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7813/2010 stabilisce, in tema di determinazione del reddito d’impresa, la legittimazione della verifica fiscale della Guardia di finanza nel domicilio reale del contribuente nel caso in cui l’amministratore di un’azienda risulti intestatario di due utenze telefoniche, riguardanti il deposito e l’abitazione.
A tal riguardo la Corte sottolinea e considera elementi di pericolosità fiscale.